Tariffe Amministratori Giudiziari e Coadiutori ANBSC

Dpr n. 177/2015: si applica anche per i compensi del coadiutore ANBSC

I principali problemi applicativi delle tariffe degli amministratori giudiziari, previste per tutti i sequestri (penali e di prevenzione) e nei rapporti con l’ANBSC

DI PAOLO FLORIO
E LUCA D’AMORE

Anche per la liquidazione dei compensi per le prestazioni professionali eseguite quale coadiutore per conto dell’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrai e Confiscati (ANBSC) trovano applicazione le disposizioni contenute negli artt. 3 e 4 del D.P.R. n.177/2015. A stabilirlo il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione I civile, in composizione monocratica, nel provvedimento del 03/04/2018 nel procedimento RG n. 1319/2017 a seguito del ricorso ex art.702 bis c.p.c. di un coadiutore nominato dall’ANBSC che è stata, inoltre, condannata al pagamento delle spese di giudizio. Il coadiutore, nel ricorso lamentava il “mancato pagamento del compenso per l’attività professionale espletata nell’interesse della resistente, benché più volte sollecitata al pagamento”.

Il provvedimento richiamato conferma da un lato la competenza del giudice civile per la determinazione del compenso per i coadiutori dell’ANBSC nel caso di mancato pagamento (ovvero contestazione dell’importo da parte dell’ente) e dall’altro l’applicazione delle tariffe di cui al DPR n.177/2015 e non le tariffe interne dell’ANBSC.

La sentenza del giudice civile, inoltre, è successiva ad altra sentenza del TAR LAZIO depositata il 21/11/2016 nel proc. n. 11592/2016 reg. prov. coll. e n.  11069/2016 reg. coll. che, in sostanza conferma quanto statuito dal giudice civile. Sussiste, nel caso di specie, il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo (“la presente controversia è inerente un diritto di credito che impatta una situazione giuridica di diritto soggettivo pieno”)  precisando poi che “… le richiamate disposizioni [artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 177/2015], nell’indicare i criteri per la determinazione dell’importo dovuto, non attribuiscono alcun potere discrezionale all’Agenzia, la quale deve compiere soltanto una stima di carattere tecnico volto ad individuare il compenso dovuto, secondo i parametri fissati dalla legge …”. Nei rapporti tra il coadiutore e l’ANBSC non possono trovare dunque applicazione le tariffe richiamate nella DPR 177/2015;

Tribunale di Reggio Calabria, Sezione I civile, in composizione monocratica, provvedimento del 03/04/2018;

Sentenza del TAR LAZIO depositata il 21/11/2016, proc. n. 11592/2016 reg. prov. coll. e n.  11069/2016 reg. coll;

D.lgs. 21/2018